Negli ultimi anni il fenomeno dei mercatini è letteralmente “esploso”.
Fiere, feste paesane, sagre, eventi…. Tutti reclamizzano la presenza di artigianato, artisti, espositori e cosi via.

Questi eventi danno la possibilità ai “creativi” di mettere in mostra le loro realizzazioni, spesso però regna grande confusione tra gli stessi  espositori .

Mi riferisco in particolare alle mille domande lecite che essi si pongono sulle normative che regolano la vendita dei prodotti che realizzano.

Esiste una certa confusione a cominciare dalla terminologia “Hobbisti, creativi, opere dell’ingegno…”

Fare chiarezza sulla terminologia è il primo passo necessario  per avere le risposte a molte delle domande che gli operatori si pongono in tema di regolamentazioni e in materia fiscale.

Per tutti gli argomenti trattati in questo articolo verranno forniti link a sostegno di quanto affermato, pertanto armatevi di pazienza e leggete fino in fondo, (anche il contenuto dei link)…… La discussione è aperta.

Hobbisti, creativi e opere dell’ingegno..

Iniziamo col fare chiarezza sui termini dicendo che spesso sentiamo il termine “Mercatino per hobbisti”. Che cosa significa?

Nel mondo degli espositori dei mercatini insiste l’idea secondo la quale quando qualcuno “crea” un articolo in modo non professionale e occasionale, sia un “hobby”. Se da un punto di vista “linguistico” questo è vero (potete leggerne l'interessante definizione nel Garzanti), non lo è dal punto di vista del legislatore. 

Ad aumentare la confusione contribuiscono anche le locandine di Proloco e Associazioni che parlano spesso di "mercatini per hobbisti" in riferimento ai mercatini dedicati alla creatività e handmade. Si comprende che già alla fonte esiste una certa "confusione" sulla definizione delle figure oggetto di questa discussione.

Dunque cos’è un “hobbista” dal punto di vista legislativo?

Per capirlo possiamo prendere ad esempio il regolamento della regione Veneto (ma i concetti di base sono comunque uguali per le altre regioni):

http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/mercatini-antiquariato

Esso dice testualmente:

“…Gli operatori non professionali (hobbisti) possono vendere esclusivamente antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione. …”

Salta subito all'occhio che, nell’elenco di cose che un  hobbista può vendere, non sono comprese le cose realizzate a mano in modo creativo.

Dunque viene subito chiarito che, per il legislatore, un “hobbista” è una persona che vende cose vecchie, di seconda mano e/o collezionabili in modo non professionale. Il legislatore fa un uso corretto del termine “hobby” applicandolo a chi ha l’hobby di collezionare e/o rivendere cose collezionabili estendendolo poi alle cose usate di modico valore.

E’ dunque evidente che chi crea oggetti (quadri, borse, scarpe, cinture, collane, orecchini, sculture,  etc. etc.) da rivendere ai mercatini anche se lo fa per hobby, non è un “hobbista” per la legge.

Per questo motivo in questo articolo useremo il termine “hobbisti” in riferimento a chi vende/colleziona  “antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione”.

Ancora il regolamento della regione Veneto dice:

“...La partecipazione ai mercatini (hobbistica) è subordinata al possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza...”

Chiaro? Solo agli hobbisti viene richiesto il tesserino rilasciato dal comune.

Inoltre per i mercatini degli “hobbisti” esistono regole sul numero di pezzi, sul valore massimo, sul numero di mercatini e altre limitazioni che i vari regolamenti regionali applicano.

In rete si leggono commenti allarmistici sulle nuove norme stringenti per i mercatini e gli espositori, ma se andate a  leggere i regolamenti troverete che, spesso, questi si riferiscono ai mercatini per “Hobbisti” e non per tutti i mercatini e tutti gli espositori in generale.

Un caso che ha fatto molto rumore è quello della regione Emilia, quando, dopo l'emanazione della  "Legge sui Mercatini" si sono scatenate polemiche in rete e nei media da soggetti che sostenevano che la sua applicazione avrebbe fatto sparire l'artigianato handmade. Peccato che non si siano presi la briga di leggere l'articolo 7 bis comma 2 dove si afferma che da quella legge sono escluse le OPI!

Purtroppo queste errate interpretazioni si diffondono in rete, tra gli espositori e gli organizzatori e, ancora più grave, vengono presi come base per la creazione di regolamenti dedicati agli espositori. Ad esempio alcuni organizzatori/proloco richiedono agli espositori creativi/handmade di produrre il tesserino rilasciato agli hobbisti.

Inoltre, altrettanto spesso, in rete troviamo articoli (anche di studi legali) che  parlano indistintamente di Hobbisti, Creativi e opere dell’ingegno mischiando i vari termini nelle frasi e nelle interpretazioni normative. Occhio alla confusione.

Se non sono un hobbista, cosa sono?

Se hai superato lo “shock” iniziale nell’aver appreso che non sei un “Hobbista” (dal punto di vista legislativo) ora ti chiederai: “e allora? Chi sono io? Un creativo? Oppure rientro nelle opere dell’ingegno?”

In realtà, e sempre da un punto di vista legislativo, non esiste una distinzione tra creativi e Opere dell’Ingegno ma, udite udite, sono la stessa cosa! Infatti la legge cc Art.2575  si riferisce all'atto creativo delle stesse opere dell’ingegno! 

Potete trovare una bella spiegazione su wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_creativa

Dunque cosa sono le Opere dell'ingegno (OPI)? 

Premessa importante, non si vuole mettere in discussione la creatività o l'originalità di nessuno ma di seguito vedremo cosa sono le OPI dal punto di vista legislativo, punto di vista che potrebbe  "stridere" con quello che avete sempre pensato o che vi hanno fatto credere.

Veniamo al dunque. Quante volte abbiamo sentito o detto "sono un creativo" riferendoci chiaramente all'Handmade? Ci siamo mai chiesti da dove viene questa espressione? Vediamo. Avete mai sentito parlare della legge che tutela i diritti d'autore? quella che vieta di copiare, riprodurre, pubblicare canzoni, libri, articoli (eh si, anche questo che state leggendo è tutelato dalla stessa legge, ma vi autorizzo fin d'ora a copiarlo e diffonderlo) foto, film, quadri etc. etc.

Ebbene è in questa legge, che tutela i diritti d'autore (Art. 2575 del codice civile) che nasce l'espressione "Opere dell'ingegno a carattere creativo",  leggere qua.  Dunque, dire io sono un OPI è errato. La formula corretta è "Io sono un autore di OPI". Questa è una precisazione importante per la comprensione dell'argomento.

Proseguiamo con la legge: "Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione."

Chiaro? una ricerca scientifica, una poesia, una canzone, un libro, un dipinto, un quadro, una caricatura, un ritratto, un progetto architettonico, una rappresentazione teatrale, un film, un documentario, per citarne solo alcune, sono tutte OPI. L'ordinamento attuale include anche i software per computer nelle OPI.

Devo "registrare" la mia opera?

Abbiamo detto che questa legge è fatta per tutelare il diritto dell'autore ma in che modo? l'art. 2576 ci viene in aiuto: "Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale"

Non serve "registrare" in qualche ufficio un' OPI per averne la paternità legale! Nel momento in cui un autore la crea essa gli appartiene. Nessuno la può copiare, fotografare, duplicare, pubblicare etc. nemmeno parzialmente senza il consenso scritto dell'autore! (nemmeno il fotografo della Proloco può pubblicare un'OPI sul loro profilo Facebook senza il consenso scritto dell'autore!!). Come nessuno si sognerebbe di andare in libreria e fotografare un testo per poi pubblicarlo in internet!

E' invece importante avere una "prova" con data certa della creazione dell'opera (ad esempio pubblicandone la foto su un social) al fine di provare la paternità in caso di contestazioni. In breve, devi essere in grado di dimostrare di avere creato la tua opera prima di chiunque altro.

Una collana di perle è un'OPI?

In base alla legge sul diritto d'autore appena vista possiamo dire con certezza che non si può considerare OPI una collana, anche se realizzata con perle fatte a mano. Ma che dire se sulla stessa collana l'autore dovesse incidere i versi di una sua poesia? Oppure se venissero dipinte scene  raffigurative? in tal caso quella collana diventerebbe un'OPI! e non importa che agli altri piacciano o meno la poesia o le immagini dipinte perché la legge dice al riguardo "qualunque ne sia il modo o la forma di espressione". Ma attenzione, dovete vendere quella collana come Poesia, non come collana....

Per semplificare possiamo affermare che le OPI si posizionano tra l'artigianato artistico e le opere d'arte con ramificazioni profonde in - e - da entrambi lati e con il carattere della novità. (pittura, scultura, arti figurative etc. etc.).

Capite ora cosa sono le OPI? ok, non è quello che avete sempre pensato o che vi hanno detto o lasciato credere ma non perdetevi d'animo e continuate a leggere.

 Le risposte alle domande...

Iniziamo così a rispondere alle domane di cui sopra con le idee più chiare chiediamoci:
Vendi cose usate, collezionabili o antiquariato di valore modico? sei un hobbista.
“Le tue realizzazioni hanno valenza artistica secondo quanto stabilisce la legge? ”
Se la risposta è SI allora sei un creativo delle Opere dell’Ingegno, un autore di OPI.
Se la risposta è dubbia oppure NO allora rientri nel settore dell’artigianato!

Naturalmente si possono sollevare mille eccezioni e discutere a lungo su cosa sia 'artistico' e quali caratteristiche debba avere un’opera d’arte, a voi la risposta finale. Qui un bell'articolo di Vittorio Sgarbi sulla definizione del concetto di Arte.

Riepilogo.

Abbiamo visto che esistono 3 figure:

Hobbista (Vende solo cose collezionabili, non sue creazioni fatte a mano).
Creativo delle Opere dell’Ingegno (Vende solo cose che realizza grazie al suo ingegno a valenza artistica e innovativa).
Artigiano (Vende cose fatte a mano, anche artistiche ma non OPI).

Queste sono le tre figure che la legge distingue con riferimento al tema del nostro articolo, ovvero gli espositori dei mercatini.

Capire con chiarezza a quale delle categorie si appartiene fa una grande differenza perché da questo dipendono anche i regolamenti da osservare.

La legge sul commercio

Quando si vende qualcosa sul suolo pubblico si rientra automaticamente nel D.lg. 1998/114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98114dl.htm

Questa legge afferma che per vendere sul suolo pubblico è necessaria la partita IVA.

Ma la stessa legge art. 4 comma 2 lettera H dice che chi espone per la vendita le proprie opere dell’ingegno non è soggetto a tale legge!

Attenzione però, Hobbisti (usato/collezionisti) e artigiani dell'handmade (anche artigianato artistico) non sono creativi OPI!!

In un ipotetico mercatino misto (giusto per fare un esempio), diciamo con Hobbisti, Ceativi OPI e artigiani avremo anche regole diverse.

L’hobbista dovrebbe avere il tesserino comunale, esporre i prezzi,  il singolo articolo non deve superare un certo valore e la somma di tutta la merce esposta non deve superare un certo valore (valori definiti nelle leggi regionali), può vendere solo cose collezionabili (usato, libri, figurine, riviste, francobolli) e attenersi alla legge regionale per i mercatini del collezionismo/usato/antiquariato.

Il creativo OPI non ha vincoli particolari per esporre le sue opere, non deve presentare autorizzazioni (ma è bene che abbia con se un’autocertificazione delle opere del proprio ingegno). Questo lo afferma la legge sul commercio citata appena sopra e la costituzione Italiana art. 117 lettera r: "...Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie...opere dell'ingegno...". Pertanto comuni e regioni non possono regolamentare l'attività di vendita degli autori di OPI.

L’artigiano (anche artistico) senza partita IVA deve attenersi a quanto stabilito dalla legge sul commercio citata sopra. Pertanto, se è il vostro caso, contattate il SUAP del comune dove si tiene il mercatino per conoscere le regole da rispettare. In genere il comune potrebbe rilasciare una autorizzazione temporanea o richiedere la compilazione di un atto sostitutivo di notorietà (e non l'autocertificazione OPI) che poi verrà autenticato dal comune stesso e che abilita alla vendita temporanea e occasionale sul suolo pubblico. In questo caso però un controllo GdF potrebbe ritenere nullo il permesso comunale perché in contraddizione con quanto affermato dalla legge sul commercio, ovvero, non si può vendere artigianato sul suolo pubblico senza partita IVA, vedi il commento della risoluzione MISE riportato sotto.

Quando posso usare l'autocertificazione delle opere dell'ingegno?

Quando partecipate a un mercatino per Artigianato/handmade e OPI dovete fare molta attenzione. Quasi sempre,  chi organizza mercatini vi dice che,  per partecipare come espositori senza partita IVA, è sufficiente compilare l'autocertificazione delle opere dell'ingegno. Ma non è vero. Se il vostro prodotto ha le caratteristiche dell'artigianato,  dovete contattare il SUAP del comune dove si tiene il mercatino e chiedere cosa fare. Vendere artigianato (dunque non OPI) senza partita IVA sul suolo pubblico con l'autocertificazione delle opere dell'ingegno equivale a guidare un camion con la patente per le auto,  ti può andare bene finché non ti fermano,  poi sono guai seri. Se l'organizzatore insiste nel farvi partecipare con l'autocertificazione OPI richiedete che vi rilasci una dichiarazione scritta (L.A.R.) con la quale conferma la regolarità della vostra partecipazione con l'autocertificazione e vi solleva da eventuali contestazioni da parte degli agenti.

La risoluzione MiSE

https://www.mimit.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/224879varie.pdf

Che cos’è?

Si tratta di una ‘spiegazione’ fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) per aiutare gli addetti ai lavori (agenti che operano sul territorio come polizia,  carabinieri,  GdF) ad applicare la legge.

Perché è importante? perché fornisce agli agenti linee guida per  distinguere tra Opere del Proprio Ingegno e non.

In sostanza un comando di polizia di Roma chiede al MiSE:
Cari signori, sappiamo che la legge consente ad artisti e a  OPI di vendere le loro opere sul suolo pubblico senza autorizzazioni e senza partita IVA ma stiamo assistendo a un ‘fenomeno’ particolare, ovvero vediamo tanti espositori che vendono oggetti che,  anche se fatti a mano, non hanno le caratteristiche delle opere dell’ingegno,  ad esempio oggetti compresi tra accessori di abbigliamento, soprammobili e oggettistica varia, dei quali il venditore rivendica la paternità ed anche l’originalità ed unicità.
Giacché tali oggetti rispondono alle caratteristiche dell' artigianato che non si può vendere per strada senza autorizzazione comunale e senza partita IVA,  allora,  come indicato dalla legge sul commercio,  provvederemo al sequestro del materiale e a multare il venditore,  voi cosa ne pensate?

MiSE risponde:
È vero che la vendita di Opere d’arte e OPI non è regolamentata da nessuna legge pertanto possono essere vendute sul suolo pubblico liberamente ma attenzione perché in passato abbiamo già precisato di non poter considerare come opera dell’ingegno creativo ogni attività che presenti i caratteri dell’artigianato, anche artistico’.
Perchè lo diciamo? Perchè Nell’allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288  sono elencate una serie di attività che sono considerate artigianato. A titolo esemplificativo, rientrano nell’artigianato le attività di decorazione del cuoio, lavori di addobbi, accessori per abbigliamento, decorazione artistica di stoffe, fabbricazione di modelli in carta e cartone, etc.
Ne consegue che le attività indicate nel citato allegato, in quanto attività artigianali, non possono essere considerate anche come opere dell’ingegno creativo. Chi produce artigianato deve avere la partita IVA e se vende sul suolo pubblico deve rispettare le leggi sul commercio.
Bisogna comunque riconoscere che qualcuno possa creare OPI con caratteristiche simili all’artigianato ma deve essere qualcosa di davvero innovativo. Cosi,  alla luce di quanto detto finora lasciamo all'autorità giuridica valutare se ha di fronte una cosa davvero nuova ed originale oppure se si tratta di un lavoro assimilabile all’artigianato.

Le leggi regionali,  queste sconosciute!

Tra gli addetti ai lavori (organizzatori ed espositori) si sentono spesso commenti del tipo: ogni regione ha la sua legge che regolamenta i mercatini, c’è tanta confusione,   le leggi sono interpretabili e così via. Vediamo allora se é possibile capirci qualcosa.

Parlando di commercio dobbiamo analizzare la struttura della legge per questo settore.

Tutto parte dalla legge 114/1998 ‘Riforma della disciplina relativa al settore del commercio (linkata sotto). È la legge che regola il mondo del commercio. Questa legge fornisce le norme per la vendita all'interno dei locali commerciali: negozi,  supermercati, centri commerciali e così via. Stabilisce Orari, esposizione dei prezzi, svendite etc. etc.

Dall’art. 27 si demanda alle regioni la regolamentazione per il commercio sul suolo pubblico (ovvero  al di fuori dei locali commerciali), dove si legge (faccio una breve parafrasi):  per quanto riguarda la vendita sul suolo pubblico (mercati,  fiere,  eventi, mercatini etc.). Ogni regione deve individuare le aree dove tenere questi eventi, e rilasciare le autorizzazioni per il commercio sul suolo pubblico. Resta inteso che quanto esposto in questa legge vale anche per il commercio su area pubblica.


Come potete capire non vi è nulla di "esoterico",  inconoscibile o interpretabile in queste leggi regionali,  semplicemente ad esse è demandato il compito di regolare la vendita sul suolo pubblico, individuando le aree e stabilendo i criteri per l'assegnazione delle autorizzazioni per mercati,  eventi e fiere che si tengono sulle piazze e per le vie delle città ma rimane valido ciò che la legge 114/98 impone per il commercio in generale.

Poi,  la stessa legge,  dice anche di escludere dalla regolamentazione chi vende Opere d’arte e Opere dell’ingegno. (Vedi art. 4 par 2 lettera h)

Alcune regioni hanno aggiunto regolamenti per i mercatini degli hobbisti cioè,  i mercatini dell’usato e del collezionismo che non centrano nulla con le OPI.

Dunque tutto chiaro no? La legge regola le vendite nei negozi,  mercati e nella pubblica piazza OPI esclusi!

Ma allora tutta sta confusione da cosa nasce?

  1. Dal fatto che chi produce artigianato (dunque non OPI) senza partita IVA vuole avere la possibilità di vendere su area pubblica (mercatini,  fiere,  etc) e l'autocertificazione OPI viene considerata una "scorciatoia".
  2. Molti organizzatori (non tutti,  alcuni sono professionali e selettivi), pur di incassare la quota di partecipazione,  dicono agli espositori ignari che tutto quello che è fatto a mano è OPI e che si può partecipare al mercatino con la semplice autocertificazione OPI!

Dunque esiste questa ‘nebbia’ alimentata a volte dall'interesse che ha come conseguenza la propagazione di artigianato ‘abusivo’ nei mercatini.

Ma perché la legge non regolamenta?
 
La legge è chiara, non si può vendere artigianato sul suolo pubblico senza i requisiti di legge (vedi art. 27 par. 2 della legge sul commercio), di conseguenza non esistono nemmeno le  norme  nazionali e/o regionali atte a regolare la vendita di artigianato da parte di soggetti senza P.IVA. 

Per fare un esempio sarebbe come cercare nel codice stradale le leggi che regolano i sorpassi con la doppia linea continua!

Siamo giunti al termine della disamina. Come potete notare tra imprecisioni, errori interpretativi e generalizzazioni c'è di che preoccuparsi. La propagazione di queste informazioni fatta da molti siti contribuisce ad infittire la nebbia che esiste intorno al mondo dei mercatini. Occhio dunque.

Grazie a tutti per l'attenzione. 

E' gradito il contributo di tutti.

Ultimo aggiornamento 05/06/2023.

Ciao.

Commenti

  1. Informativa molto apprezzata, che ha bisogno di ulteriori approfondimenti.
    Aspettiamo altre comunicazioni al riguardo. Grazieeeee.

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    1. Bisognerebbe scriverci un libro… ho cercato di condensare. Grazie comunque.

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  2. Buongiorno, produco quadri ed oggetti vari in mosaico di vetro. Non capisco se rientro nel creativo di opi oppure artigiano . Sono un po' confuso

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  3. Buongiorno, produco quadri ed oggetti vari in mosaico di vetro. Non capisco se rientro nel creativo di opi oppure artigiano . Sono un po' confuso

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    1. Salve Fabrizio, scusami per il ritardo ma sono rientrato da pochi giorni. In generale la produzione di quadri rientra nelle Opere dell'ingegno o anche nelle opere d'arte. Attenzione però, i soggetti devono essere originati dalla tua fantasia/creatività. Ricordo che copiare/riprodurre soggetti altrui (personaggi famosi, personaggi dei fumetti, immagini famose...) implica la violazione delle norme sul diritto d'autore. Ciao.

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  4. Salve, bell'articolo. Avrei davvero bisogno di aiuto in merito a una questione che nessuno è stato in grado di chiarirmi.
    Io sono dipendente pubblica, insegno a scuola una materia non artistica, dunque secondo i criteri del Miur non potrei svolgere una professione autonoma - come quella di pittrice - che entri in conflitto col contenuto di quanto insegno (contrariamente a un musicista che insegna musica ecc.), nemmeno part-time.
    Io creo disegni e dipinti del tutto originali per idea, soggetto e stile, che rientrano perciò nelle opere d'ingegno, e mi piacerebbe venderli (autonomamente, per passaparola, senza pubblicizzarli, senza esporne i prezzi, senza usare marketplace online, né aprire atelier/negozio, né sito e-commerce, perché ho avuto richieste di persona e mi bastano) andando al di là dell'occasionalità e dei 5000 euro annui, senza incorrere in incompatibilità con la mia docenza pubblica.
    Mi spiego meglio: secondo le indicazioni del Miur in merito ai possibili "secondi lavori" di un insegnante è contemplato lo "sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali". Ora mi chiedo: con questa dicitura si intendono solo i casi in cui si percepiscano royalties in seguito alla cessione dei diritti d'autore patrimoniali a terzi (es. un editore, un produttore di gadget...)? Mi risulta che per le royalties non esistano limiti di incassi e che non siano soggette ad IVA. Insomma, questo è un caso in cui l'insegnante potrebbe fare, ad esempio, lo scrittore.
    Ma per quanto riguarda le opere d'ingegno di pittura esiste anche il loro aspetto materiale, dunque il loro sfruttamento economico diretto da parte dell'artista (vendita di originali o stampe firmate a mano) si configurerebbe probabilmente come attività commerciale soggetta ad apertura di partita IVA nel caso di abitualità e forti guadagni. Oppure essendo opere d'ingegno, qualora non vi sia apertura di negozio fisico oppure online né aspetti pubblicitari connessi né committenti, l'autore è libero di venderle illimitatamente senza che ciò venga considerata una attività professionale soggetta a p.IVA? So che sembra una domanda assurda, ma chiedo visto che ho letto molti pareri discordanti in merito. Riporto due esempi apparentemente opposti:
    http://assoautori.over-blog.it/article-realizzare-e-vendere-le-proprie-opere-d-ingegno-creative-98572999.html (qui si dice che l'artista non ha alcun obbligo in quanto la sua non è una vera professione regolamentata come l'artigiano e il commerciante)
    https://www.collezionedatiffany.com/artisti-cerca-di-identita-giuridica/
    (qui invece si intende che l'abitualità va a costituire professionalità con relativi obblighi fiscali non differenti da quelli di qualunque altro soggetto che venda ciò che ha creato, che altri operatori del settore siano coinvolti o meno)
    Per favore mi aiuti, mi hanno detto tutto e il contrario di tutto. Anche in merito allo sfruttamento di opere d'ingegno affiancato alla docenza in scuole pubbliche sa qualcosa? E' consentito solo in forma di royalties per diritti ceduti a terzi, oppure anche in forma diretta? Quali sono i limiti annui?

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    1. Salve. Il mio campo esula dalla materia fiscale cui si riferisce la sua domanda.

      Le posso però dire con certezza che un "Artista" non può considerarsi "libero" di agire senza obblighi fiscali come invece si afferma nell'articolo di AssoAutori da lei riportato.

      A sostegno di ciò noti cosa dice il ministero delle finanze in merito alla vendita di attivita artistiche:

      "...Appare utile, inoltre, evidenziare, che il Ministero delle Finanze, interpellato in occasione del precedente citato parere, aveva precisato, con nota n. 5976 del 3 agosto 2012 che si allega, che “l’esercizio di arti e professioni rilevante per la qualificazione della soggettività dell’IVA si concretizza quando viene svolta una attività di lavoro autonomo con carattere di abitualità e professionalità, anche se non esclusiva (risoluzione del Ministero delle Finanze del 21 novembre 1989, n. 550975)...In particolare, i requisiti di “professionalità” e abitualità” sussistono ogni volta che un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo..."(risoluzione del Ministero delle Finanze del 24 novembre 1988, n. 550326)

      Tornando a noi, è dunque evidente che un "Artista" deve sottostare a precisi obblighi fiscali (aprire partita IVA con quello che ne consegue) quando la sua attività (anche se non esclusiva) ha carattere abituale, continuativo, sistematico e ripetitivo.

      Pertanto ciò che sostiene l'articolo di https://www.collezionedatiffany.com è certamente in armonia con quanto sostiene il ministero delle finanze, quello di http://assoautori.over-blog.it non lo è affatto.

      Saluti.

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  5. Articolo ben fatto e mi ha chiarito alcune cose.

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  6. Gabriella Anselmi
    Buon giorno,articolo molto interessante. Sono però in totale confusione.
    Sono una pensionata del MIUR,creo gioielli in ceramica e vorrei arrivare a venderli senza incorrere in errori fiscali.
    Posso pubblicizzare le mie creazioni su Facebook o su un sito per la vendita online.Quali passi debbo fare per essere in regola.Grazie

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    Risposte
    1. Ciao Gabriella, la creazione di oggetti in ceramica, anche se fatti e decorati a mano rientra (salvo rare eccezioni) nel settore dell'artigianato artistico. Questa tipologia di oggetti non può essere venduta in bancarelle a mercatini, fiere paesane etc. etc. senza partita IVA, poi, in realtà, in giro si vede di tutto... Mentre la vendita può essere effettuata attraverso negozi e/o siti web (es. ETSI) che ti rilasceranno la ritenuta d'acconto trattenendo il 20% (agiscono da sostituto d'imposta) oltre al loro eventuale compenso. Puoi pubblicizzare i tuoi prodotti sui social media ma senza esporre i prezzi ed eventualmente rimandando gli interessati ai siti/negozi di cui sopra. Se poi diventa un'attività continuativa e se superi i 5.000,00 € / anno dovrai aprire una partita IVA. Dal punto di vista fiscale, nel tuo caso, essendo pensionata, questi introiti vanno sempre messi in dichiarazione.

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  7. E se uno fa opi ad esempio rilega un quaderno con l'immagine di un quadro di van Gogh oppure fa una collana con una poesia famosa?

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    1. Ciao, Non puoi!
      Ripodurre Quadri e/o poesie di altri autori (che siano famosi o meno non conta) e rivenderli rientra nella "pirateria". Ricorda che, come scritto nell'articolo, tutte le OPI sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Dunque nessuno può riprodurle, su nessun tipo di supporto e venderle.

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  8. E se uno fa opi ad esempio rilega un quaderno con l'immagine di un quadro di van Gogh oppure fa una collana con una poesia famosa?

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    Risposte
    1. Usare le opere altrui per guadagnare è violazione della legge sul diritto d'autore che prevede sanzioni e conseguenze molto pesanti.
      Puoi farlo solo se paghi il diritto all'autore e con il suo (o chi ne detiene i diritti) esplicito consenso.
      Spesso ai mercatini si vedono riproduzioni di soggetti come Minions, Lupin III, Manga, personaggi di cartoni Disney, marchi di società calcistiche e altro in palese violazione delle leggi sul diritto d'autore. A rischio e pericolo di chi le fa e le vende...

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  9. Sono una creativa c on il tesserino da hobbista vorrei capire come funziona xche in Umbria c'è disinformazione... Io espongo ai mercatini lavori fatti a mano e da me stessa cucito uncinetto pelle ecc come posso fare x iscrivermi come creativa? Xche come hobbista posso fare 12 mercatini all anno. Ma leggendo sopra ho capito che non sono hobbista e le cose che faccio sono frutto della mia mente

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    1. Ciao, in Umbria vale quanto scritto nell'articolo principale ovvero ai "creativi" non è richiesto il tesserino che è invece riservato a chi partecipa ai mercatini dell'usato e collezionismo!

      infatti in questo link:

      https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=73580&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5&datafine=20171230&regolamento=0

      Trovi la legge regionale dell'Umbria. All' articolo 35 e 44 parlano degli Hobbisti.

      L'art. 44 parla di hobbisti e fa riferimento all'art. 35 lettere i,j dove si spiega che è "hobbista" chi vende esclusivamente:

      "antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili"

      Dunque, in Umbria, gli "hobbisti", non sono i "creativi"!

      Lo conferma l'art. 44 dove si legge:

      "...Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto..." con riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (lo stesso citato dall'articolo principale) all'art. 4, comma 2 lettera h): "opere dell'ingegno", ovvero i "creativi".

      Pertanto anche in Umbria, i "creativi" (come definiti nell'articolo principale) non sono "hobbisti" e non gli è richiesto il tesserino che è riservato agli hobbisti!

      Dal tipo di realizzazioni che fai (cucito uncinetto pelle ecc..) non rientri nei "creativi" ovvero nelle "opere dell'ingegno" e nemmeno negli hobbisti (che vendono usato/collezionismo) ma rientri nell'artigianato che, in Italia, non si può vendere sul suolo pubblico senza partita IVA.

      Ricapitolando:
      A "rigor di legge" non puoi partecipare ai mercatini come "creativa" con l'autodichiarazione delle "opere dell'ingegno" perché le cose che realizzi non rientrano nella definizione legale di "Opere dell'ingegno".

      A "rigor di legge" Non puoi partecipare ai mercatini col tesserino da hobbista riservato a chi vende usato/collezionismo.

      Infine, la "confusione" di cui parli è reale ed è causata:
      1) dall' "ignoranza" in materia degli operatori comunali che rilasciano i tesserini.
      2) Dagli organizzatori di mercatini che ti dicono che "va bene così" pur di incassare la quota.

      Ciao.

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  11. Buongiorno sono un pensionato che ha bisogno di lavorare , ho trovato un lavoro che mi piace e vedo dalle espressioni delle persone la soddisfazioni. Eseguo con una stampante le foto che mi mandano i clienti ,le rendo belle e tramite sublimazione le trasferisco sulla ceramica. Le chiedo gentilmente in che categoria mi potrei posizionare. Ho anche il tesserino da hobbista.

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    1. Premesso che una foto, se eseguita da altro soggetto, è già considerata Opera dell'ingegno e lei per poterla riutilizzare dovrebbe avere il consenso scritto dell'autore (che sia famoso o meno non fa differenza) veniamo alla sua domanda:

      Se lei "rielabora" ovvero modifica la foto originale, magari aggiungendo filtri o effetti digitali e poi la stampa su ceramica si può considerare Opera dell'ingegno a patto che:

      1) non si tratti di immagini che raffigurano soggetti a loro volta protetti da legge sul diritto d'autore (es. foto di quadri o foto di altri autori, personaggi famosi, dei fumetti o cartoni animati, marchi e/o loghi di aziende... per citarne solo alcuni).
      2) che non siano, in sostanza, oggetti di uso comune. Mi spiego: Se lei stampa la foto, dopo averla rielaborata, per essere appesa al muro come un quadretto va bene, se lo stampa su ceramica a uso portachiavi, portamonete o portapenna etc.etc. allora qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di artigianato e non opera dell'ingegno.

      Se rispetta quanto sopra le sue creazioni possono essere considerate opere dell'ingegno.

      In merito al tesserino da hobbista: esso è riservato a chi vende usato e collezionismo! Un comune (o un'associazione) non può richiederlo a chi fa opere dell'ingegno per una semplice ragione: l'articolo della costituzione 117 lettera r) afferma che solo lo stato (e non i comuni/regioni) può regolare le attività degli artisti, pertanto se un comune richiede il tesserino a un OPI commette un illecito costituzionale.

      Il link all'articolo della costituzione:
      https://www.brocardi.it/costituzione/parte-ii/titolo-v/art117.html

      Saluti.

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  12. E per gioielli ideati, disegnati e realizzati a mano con feltro, ago e filo. Inserendo qua e là qualche pietra, rientra in poi? Cioè se il tutto parte da un progetto di idea nuova, che ha molto a che fare con l'ingegno personale, come si colloca ? Grazie

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    1. Leggi la sezione "Una collana di perle è un'OPI?". Ciao.

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    2. Salve Agserna. Avrei due quesiti da porvi cortesemente se possibile:

      1) Potrebbe spiegarmi come mai vendere riproduzioni dei quadri di van gogh sia illegale nonostante le sue opere ricadano nel pubblico dominio? In quale legge viene regolamento questa casistica?

      2) Ho capito il discorso della collanina di perle con la poesia, ma se volessi vendere un quadretto con all'interno una poesia creata da me ed altri oggetti, come dovrei fare per vendere quell'oggetto come poesia artistica e non come quadretto artigianale? perchè vorrei aprire una partita iva come artista in quanto non potrei invece come artigiano/commerciante.

      grazie mille ancora in anticipo

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  13. Salve, io ho un permesso Opi rilasciato dal comune, sto per avventurarmi nel mondo dei mercatini, io faccio opere di diversa natura e penso che parte di ciò che creo (dipinti materici su tela con soggetti vari di mia immaginazione e bigliettini d'auguri dipinti ad acquerello) rientrino in Opi, ma non sono sicura che il resto sia Opi (creo piccole opere in cemento con stampi in silicone o di mia creazione e complementi d'arredo in cemento (lampade, vasi, porta candele ecc...)Alcuni tenuti al naturale e altri dipinti) come mi posso definire?
    Grazie in anticipo per la risposta

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